Tribunale di Bari - Sezione I civile - Sentenza 27 luglio 2010 n. 2648
Lo stato di disoccupazione non esime dalla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli; né tale contributo può essere inferiore a 170 euro mensili per ciascun minore «atteso che tale importo rappresenta, secondo una valutazione basata sulla comune esperienza, la soglia minima di sopravvivenza». A questa conclusione sono arrivati i giudici del tribunale di Bari nella sentenza n. 2648/2010, con la quale si dichiara la separazione personale dei coniugi e si dispone l'affidamento condiviso delle figlie minorenni.
L'ex marito, che in sede di interrogatorio ha dichiarato di lavorare saltuariamente in campagna per 35 euro al giorno (senza specificare le giornate lavorative complessive in un anno), dovrà anche versare un contributo di mantenimento all'ex moglie, casalinga.
L'ex marito, che in sede di interrogatorio ha dichiarato di lavorare saltuariamente in campagna per 35 euro al giorno (senza specificare le giornate lavorative complessive in un anno), dovrà anche versare un contributo di mantenimento all'ex moglie, casalinga.
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